Cosa può fare e cosa non può fare un investigatore privato?

Sono davvero tanti i motivi che possono spingere una persona o un’azienda ad ingaggiare un investigatore privato, ma prima di farlo, è però fondamentale assicurarsi che lo stesso abbia ottenuto regolare licenza prefettizia che gli permetta di porre in essere determinate attività finalizzate alla raccolta di dati o elementi utili al committente.

Affinchè tutti gli elementi raccolti dall’investigatore, nell’esercizio dell’espletamento del proprio mandato, possano essere validamente utilizzati  in sede legale, è necessario che siano raccolte nel rispetto della legge. Di conseguenza, come stabilito dal D.M. 269/2010, l’investigatore potrà:

effettuare pedinamenti (questa attività è completamente lecita se viene portata avanti senza causare alcun danno o disturbo al soggetto pedinato. Va sottolineato infatti che il pedinamento operato dagli investigatori privati non rientra nelle azioni moleste, punite in base all’art. 660 del codice penale, anche nel caso in cui interferisca nella sfera di libertà altrui);

ricorrere, durante un pedinamento, a strumenti elettronici come il localizzatore GPS, un dispositivo che può essere facilmente occultato e che consente di monitorare gli spostamenti di una persona;

effettuare video e scattare foto, a patto che gli interessati siano ritratti in luoghi pubblici. Sono perciò vietati spazi abitativi e/o lavorativi ad eccezione degli spazi abitativi esterni come giardini o terrazzi visibili da altre persone;

– utilizzare supporti audioper registrare conversazioni in cui l’investigatore abbia preso parte. E’ legittima anche la registrazione di una conversazione da parte di una persona che ne prende parte attivamente o ne assista previa autorizzazione;

avvalersi di collaboratori.

E’ Vietato all’investigatore privato:

mettere sotto controllo il telefono di una persona. Si tratterebbe di un’invasione della sfera di riservatezza del soggetto controllato e le pene sarebbero più gravi per chi esercita la professione d’investigatore privato, anche abusivamente. Allo stesso modo non è possibile, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, accedere ai dati di telefonia quali intestazione utenza telefonica, tabulati, sms inviati e ricevuti. Questo significa che è vietato anche spiare le chat private di applicazioni come WhatsApp, Telegram, che al giorno d’oggi è forse una delle richieste che più spesso vengono rivolte ai detective da parte di persone che, ad esempio, hanno dei dubbi sulla fedeltà del proprio partner o effettuare intercettazioni ambientali o telefoniche.

cercare di ottenere informazioni relative ai conti correnti bancari e/o postali di una persona fisica o giuridica, al di fuori dei casi previsti dalla legge;

introdursi in luoghi privati;

effettuare riprese audio/video all’interno di una dimora privata senza consenso.

Le condotte anzidette sono punite severamente dalla legge e costituiscono reato. Solo gli organi inquirenti, su autorizzazione del giudice, possono procedere ad intercettazione, e solo con gli strumenti a disposizione della Procura della Repubblica oppure della polizia giudiziaria.

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